I crediti da lavoro, anche i più datati, possono essere richiesti dopo il licenziamento/dimissioni, purché entro 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. A stabilirlo è la Corte di Cassazione (n. 27246/2022) secondo cui le novità introdotte dalla L. 92/2012 e dal D lvo 23/2015 determinano la possibilità in favore del lavoratore di avanzare pretese economiche mai espresse durante il rapporto di lavoro per timore di essere licenziato senza diritto di reintegra.
Questo orientamento valido solo per i lavoratori privati è stato ripreso anche dall’Ispettorato nazionale del lavoro con nota del 30.09.22